TARIFFE dal 15.11.2023

Tariffe in vigore dal 15.11.2023 ex art.28 e ss D.M. 150/2023

 

Tariffe in vigore dal 15.11.2023 ex art.28 e ss D.M. 150/2023

 

Il costo della mediazione è disciplinato dal D.M. 150/2023 che stabilisce tariffe ripartite in indennità di mediazione per il primo incontro e eventuali successive spese di mediazione.

Per le Procedure su materie Obbligatorie ex art 5, o Demandate dal Giudice, è prevista la riduzione di un quinto su tutti i costi indicati in art. 28 commi 4 e 5, e nell’allegato A.

Le indennità di mediazione per il primo incontro sono composte, ex art. 28 D.M. 150/2023, da Spese di avvio e Spese di mediazione per il primo incontro. 

Esse sono dovute, per lo svolgimento del primo incontro, sia dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione che dalla parte chiamata al momento dell’adesione al procedimento. 

La parte istante deve corrispondere, oltre alle indennità di mediazione, le spese di notifica in caso di convocazione cartacea.

Nessuna spesa è dovuta per le convocazioni a mezzo posta elettronica certificata e per l’utilizzo delle piattaforme nello svolgimento della mediazione in modalità telematica. 

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ai fini della sottoscrizione del verbale conclusivo, la parte non dotata di dispositivi di firma digitale ovvero di dispositivi non compatibili con la piattaforma informatica dell’Organismo, corrisponderà € 20,00 oltre iva per ogni firma elettronica qualificata apposta utilizzando il proprio SPID tramite la piattaforma stessa. 

 

 

                                 INDENNITÀ DI MEDIAZIONE PER IL PRIMO INCONTRO

 

Composte, ex art. 28 commi 4, 5 - D.M. 150/2023, da Spese di avvio e Spese di mediazione per il primo incontro, sono dovute, per lo svolgimento del primo incontro, sia dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione che dalla parte chiamata al momento dell’adesione al procedimento. 

Le seguenti tabelle indicano le indennità da corrispondersi contestualmente alla richiesta di avvio o adesione

 

                                             

                                              

                                                                SPESE DI MEDIAZIONE

 

Il procedimento di mediazione si conclude al verificarsi di una delle ipotesi di seguito indicate, alle quali corrispondono gli importi dovuti da ciascuna parte, in conformità alle previsioni del D.M. 150/2023 e proporzionalmente al costo e complessità della mediazione. 

                                                                           

                                                                             

 ESITO PRIMO INCONTRO

 

Ipotesi 1 - Conclusione con mancato accordo al primo incontro 

Null’altro è dovuto all’Organismo oltre le indennità di mediazione per il primo incontro.

 

Ipotesi 2 - Raggiungimento accordo al primo incontro (conciliazione) 

Ex art 30, comma 1, DM 150/2023, sono dovuti gli importi indicati nell’allegato A del DM 150/2023 calcolati detraendo l’importo delle spese di mediazione già versato e incrementando la differenza del 10%.

  Ipotesi 3 - Prosecuzione con incontri successivi 

In caso di mancata conciliazione al primo incontro, con decisione di proseguire il procedimento, sono dovuti gli importi indicati nell’allegato A del DM 150/2023 calcolati detraendo l’importo delle spese di mediazione già versato (art 30, comma 3, DM 150/2023).

                                                             

                                                                               

 ESITO INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

 

Ipotesi 3.1 - Conclusione con mancato accordo in incontri successivi al primo 

Null’altro è dovuto all’Organismo oltre a quanto già corrisposto.

 

Ipotesi 3.2 - Raggiungimento accordo in incontri successivi al primo (conciliazione)

In caso di conciliazione agli incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nell’allegato A del DM 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati e incrementando la differenza del 25% (art 30, comma 2, DM 150/ 2023). Essendo stata già corrisposta la differenza dovrà essere versata solo la maggiorazione.

 

Calcola le spese per la tua Mediazione

Per agevolare il conteggio delle spese che la parte dovrà sostenere, abbiamo creato uno strumento di calcolo che le indica in base al valore della lite. 

IL CALCOLATORE si compone di due pagine, stampabili, in cui inserire il valore della controversia: 

la prima pagina espone le spese da sostenere in base ai singoli parametri selezionati, 

la seconda pagina offre un quadro sinottico completo per avere una panoramica dei costi per la specifica procedura. 

 

Ai fini del calcolo ricordiamo che l’elenco delle materie c.d. obbligatore ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, è stato ampliato dal D. Lgs. 149/2022, con estensione ad Associazione in partecipazione, Consorzio, Franchising, Contratti d’opera, Contratti di rete, Contratti di somministrazione, Subfornitura e Società di persone. 

 

Per ogni dubbio o necessità invitiamo a contattare la segreteria via email all'indirizzo info@mediazionenordest.it  o telefonicamente al n. 0422 1284639 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

In caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro, a conclusione dello stesso, ciascuna parte oltre alle indennità di primo incontro già versate, deve corrispondere l’importo delle spese di mediazione dedotti gli importi accontati. 

Le maggiorazioni, ove previste, verranno corrisposte a conclusione del procedimento.

Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. 

Gli importi per lo svolgimento del procedimento di Mediazione sono comprensivi dei costi per la preparazione e lo svolgimento dell’intero procedimento di mediazione, l’onorario del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari, e non includono i costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in Mediazione).

Ai sensi dell’art 34 comma 3 del D.M. 150/2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’Organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. 

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quanto più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell’Organismo li considera come una parte unica.