Mediazione civile commerciale

Come si svolge la mediazione

La mediazione avviene mediante uno o più incontri  tra le parti e il mediatore professionista. Il mediatore si adopera affinchè sia raggiunto un accordo amichevole di definizione della controversia.

Il procedimento si svolge, senza formalità ed in modo assolutamente riservato, presso una delle sedi dell'organismo o in un luogo diverso concordato con le parti.  

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.

Il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n.150 (G.U. n.255 del 31 ottobre 2023) ha abrogato il D.M: 180/2010, e determina i criteri e le modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

 

 

Condizione di procedibilità ex art.5 D. Lgs. 28/2010

L’elenco delle materie per le quali è previsto il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 è stato ampliato dal D. Lgs. 149/2022 che ora ricomprende:

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura

Indennità di mediazione ed Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino ad un massimo di Euro 600.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto a metà.

Regolamento

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dalla data di deposito della domanda prorogabili sino ad un massimo di ulteriori tre mesi.
All'atto della presentazione della domanda, viene designato il mediatore e fissato il primo incontrotra il ventesimo ed il quarantesimo giorno dal deposito della domanda. 

Si invita a consultare il Regolamento approvato.


 
 
  
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